˙ Sentenza  94/1964 (ECLI:IT:COST:1964:94)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: SANDULLI A.
Camera di Consiglio del 22/10/1964;    Decisione  del 19/11/1964
Deposito del 26/11/1964;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  2238
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 94

SENTENZA 19 NOVEMBRE 1964

Deposito in cancelleria: 26 novembre 1964.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 295 del 28 novembre 1964.

Pres. AMBROSINI - Rel. SANDULLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49 del R. D. 29 novembre 1906, n. 660, promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio 1964 dal Pretore di Pontedera nel procedimento penale a carico di Bagnoli Oliviero, iscritta al n. 37 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 73 del 21 marzo 1964.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione del Giudice Aldo Sandulli.

Ritenuto in fatto:

Nel procedimento penale a carico di Bagnoli Oliviero, imputato di contravvenzione a disposizioni del regolamento approvato col R. D. 29 novembre 1906, n. 660, che disciplina l'uso della acetilene e i pubblici esercizi di carburo di calcio e di acetilene, il Pretore di Pontedera, con ordinanza del 19 febbraio 1964, ha rimesso a questa Corte una questione di legittimità costituzionale riguardante l'art. 49 del riferito regolamento. Questo ultimo articolo conterrebbe infatti un eccesso di delega, in quanto la legge 30 giugno 1901, n. 278, in base alla quale quel decreto fu emanato, consentiva ad esso, per la contravvenzione alle sue disposizioni, di comminare la pena dell'ammenda alternativamente con quella dell'arresto, e non - come fa l'impugnato art. 49 - la pena dell'ammenda e inoltre quella dell'arresto.

L'ordinanza, pubblicata in udienza presente l'imputato, fu notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 22 febbraio e al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pisa il 24 febbraio, fu comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento rispettivamente il 21 e 22 febbraio, e fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 73 del 21 marzo 1964.

Nessuno si è costituito nel giudizio davanti a questa Corte.

Considerato in diritto:

La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Pontedera esula dalla competenza di questa Corte.

Il R. D. 29 novembre 1906, che approvò il regolamento per l'uso dell'acetilene e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e di acetilene, non rientra infatti tra gli atti "aventi forza di legge", cui l'art. 134 della Costituzione limita il sindacato di legittimità costituzionale.

Quel decreto (adottato "sentito il parere del Consiglio di Stato" e "udito il Consiglio dei Ministri") fu emanato - come si legge nelle sue premesse - in base alla legge 30 giugno 1901, n. 278. Questa disponeva che le norme per l'uso dell'acetilene e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e di acetilene, nonché quelle volte a comminare le sanzioni penali per le relative contravvenzioni, sarebbero state emanate con "regolamento da approvarsi con regio decreto, sentito il parere del Consiglio di Stato". E il decreto del 1906 designava espressamente (all'art. 1) col nome di regolamento il corpo di disposizioni con esso approvato e ad esso allegato, del quale viene ora impugnato l'art. 49.

Nulla, d'altronde, autorizza a ritenere, in contrasto con le testuali proposizioni, or ora richiamate, della legge e del decreto, che la prima abbia voluto attribuire al corpo di norme da emanare col decreto reale (o a parte di esso) una forza diversa e maggiore rispetto a quella normalmente riconosciuta alle disposizioni normative emanate dal potere esecutivo.

Non può dubitarsi quindi della natura regolamentare della disposizione impugnata. E ciò importa - per costante giurisprudenza - l'esclusione della sindacabilità di essa in questa sede, ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, rimanendo soggetti gli atti normativi di tal fatta al sindacato di legittimità dei giudici comuni.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 49 del regolamento approvato col R. D. 29 novembre 1906, n. 660.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.