˙ Sentenza  92/1964 (ECLI:IT:COST:1964:92)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: BRANCA
Udienza Pubblica del 21/10/1964;    Decisione  del 19/11/1964
Deposito del 26/11/1964;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  2233
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 92

SENTENZA 19 NOVEMBRE 1964

Deposito in cancelleria: 26 novembre 1964.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 295 del 28 novembre 1964.

Pres. AMBROSINI - Rel. BRANCA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione emessa il 4 gennaio 1964 dal Consiglio comunale di Francavilla Angitola su ricorso di Fiorito Giuseppe e Lazzaro Antonio, iscritta al n. 11 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 47 del 22 febbraio 1964.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 21 ottobre 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Stefano Varvesi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto:

Nel corso di un giudizio promosso dai signori Giuseppe Fiorito e Antonio Lazzaro in materia di operazioni elettorali, il Consiglio comunale di Francavilla Angitola, con deliberazione 4 gennaio 1964, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento all'art. 48 della Costituzione. La deliberazione è stata ritualmente notificata e pubblicata.

Secondo il Consiglio comunale l'ufficio di segretario di seggio "costituisce una caratteristica nell'esercizio del voto che la Costituzione definisce uguale, libero e segreto": perciò la norma impugnata, esigendo "la residenza nel Comune in cui si vota per poter espletare l'ufficio di segretario di seggio", porrebbe all'esercizio del voto un limite che l'art. 48 della Costituzione non consente.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 12 marzo 1964: in esso si afferma che le funzioni a cui vengono chiamati i componenti degli uffici elettorali non costituiscono esercizio del diritto di voto; dimodoché le limitazioni poste nella norma impugnata non toccano in alcun modo il libero esercizio di tale diritto da parte di nessuno.

Considerato in diritto:

Il Consiglio comunale di Francavilla Angitola denuncia l'art. 22 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, perché questa norma, precludendo ai non residenti nel Comune la nomina a segretario di seggio elettorale, contrasterebbe con l'art. 48 della Costituzione che garantisce il voto libero, uguale e segreto.

La questione è infondata.

L'art. 22 del citato D.P.R. stabilisce che non possa essere nominato segretario di seggio chi non sia elettore residente nel Comune o chi non sappia leggere o scrivere.

Queste limitazioni sono dettate da esigenze di regolare svolgimento delle operazioni elettorali e contribuiscono a garantire l'esercizio del voto piuttosto che comprometterne la libertà, la segretezza di parità. In particolare, poi, che il segretario di un seggio elettorale sia e debba essere elettore residente nel Comune è un fatto dal quale non si vede come possa essere limitato o minacciato il diritto di chiunque voti in quello o in altri seggi. Perciò la norma impugnata non viola l'art. 48 della Costituzione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (relativo alla nomina dei segretari di seggi elettorali), proposta con la deliberazione citata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.