N. 90
ORDINANZA 7 NOVEMBRE 1964
Deposito in cancelleria: 12 novembre 1964.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 295 del 28 novembre 1964.
Pres. AMBROSINI - Rel. BRANCA
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione emessa il 15 luglio 1964 dal Consiglio comunale di Pizzo su ricorso di Vinci Francesco ed altri, iscritta al n. 158 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 238 del 26 settembre 1964.
Udita nella camera di consiglio del 6 novembre 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
Ritenuto che il Consiglio comunale di Pizzo, con deliberazione 15 luglio 1964, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione;
Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 64 del 1964, ha dichiarato la manifesta infondatezza di tale questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione;
che la questione viene sottoposta a questa Corte negli stessi termini e per gli stessi motivi per cui era stata sollevata, dallo stesso Consiglio comunale di Pizzo, con la deliberazione che ha dato luogo alla predetta dichiarazione di manifesta infondatezza;
Visto l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, con deliberazione 15 luglio 1964 del Consiglio comunale di Pizzo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1964.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.