˙ Ordinanza 88/1964 (ECLI:IT:COST:1964:88)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: SANDULLI A.
Udienza Pubblica del 05/11/1964;    Decisione  del 07/11/1964
Deposito del 12/11/1964;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  2228
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 88

ORDINANZA 7 NOVEMBRE 1964

Deposito in cancelleria: 12 novembre 1964.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 295 del 28 novembre 1964.

Pres. AMBROSINI - Rel. SANDULLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof, ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha deliberato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 21 maggio 1964, intitolata "Modifiche ed aggiunte alle leggi regionali 13 marzo 1959, n. 4, 28 dicembre 1961, n. 28, e 11 gennaio 1963, n. 2", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 29 maggio 1964, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale l'8 giugno successivo ed iscritto al n. 9 del Registro ricorsi 1964.

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 1964 il Giudice relatore Aldo Sandulli;

Ritenuto che, col ricorso indicato in epigrafe, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato gli artt. 1 e 5 della legge approvata dall'Assemblea regionale il 21 maggio 1964, intitolata "Modifiche ed aggiunte alle leggi regionali 13 marzo 1959, n. 4, 28 dicembre 1961, n. 28, e 11 gennaio 1963, n. 2";

che per il Commissario dello Stato si è costituita in giudizio l'Avvocatura generale dello Stato ed al ricorso ha resistito la Regione, a mezzo del suo Presidente, con deduzioni depositate il 24 giugno 1964;

che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha rinunciato al ricorso con atto depositato in cancelleria il 3 novembre 1964;

che la Regione ha accettato tale rinuncia, mediante dichiarazione in calce alla medesima;

Considerato che il processo è da ritenere estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinunzia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.