˙ Ordinanza 84/1964 (ECLI:IT:COST:1964:84)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: PAPALDO
Camera di Consiglio del 22/10/1964;    Decisione  del 23/10/1964
Deposito del 12/11/1964;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  2223
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 84

ORDINANZA 23 OTTOBRE 1964

Deposito in cancelleria: 12 novembre 1964.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 295 del 28 novembre 1964.

Pres. AMBROSINI - Rel. PAPALDO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1 e seguenti della legge 22 marzo 1908, n. 105, e successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1964 dal Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto nei procedimenti penali riuniti a carico di Cucinotta Nunzio, Pirri Laura e Pino Angelo, iscritta al n. 45 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 91 dell'11 aprile 1964.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli articoli i e seguenti della legge 22 marzo 1908, n. 105, e successive modificazioni, in riferimento all'art. 41 della Costituzione;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti;

Considerato che questa Corte con sentenza 26 febbraio 1964, n. 21, ha dichiarato non fondata tale questione;

che non essendo stati addotti, né sussistendo nuovi o diversi motivi, la precedente decisione deve essere confermata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e seguenti della legge 22 marzo 1908, n. 105, e successive modificazioni, in riferimento all'art, 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.