˙ Ordinanza 83/1964 (ECLI:IT:COST:1964:83)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: PAPALDO
Camera di Consiglio del 22/10/1964;    Decisione  del 23/10/1964
Deposito del 12/11/1964;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  2222
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 83

ORDINANZA 23 OTTOBRE 1964

Deposito in cancelleria: 12 novembre 1964.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 295 del 28 novembre 1964.

Pres. AMBROSINI - Rel. PAPALDO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1963 dal Pretore di Enna nel procedimento penale a carico di Merli Vittorio, iscritta al n. 3 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 21 del 25 gennaio 1964.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in riferimento all'art. 16 della Costituzione;

che in questa sede si è soltanto costituita l'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che sui vari aspetti della questione proposta la Corte si è ripetutamente pronunciata nel senso della non fondatezza (sentenze 21 giugno 1960, n. 45; 13 dicembre 1962, n. 126; 20 giugno 1964, n. 68, ed altre conformi sentenze e ordinanze);

che, non essendo stati addotti nuovi o diversi motivi, le precedenti decisioni devono essere confermate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in riferimento all'art. 16 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.