˙ Ordinanza 82/1964 (ECLI:IT:COST:1964:82)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: BRANCA
Camera di Consiglio del 22/10/1964;    Decisione  del 23/10/1964
Deposito del 12/11/1964;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  2221
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 82

ORDINANZA 23 OTTOBRE 1964

Deposito in cancelleria: 12 novembre 1964.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 295 del 28 novembre 1964.

Pres. AMBROSINI - REL. BRANCA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 190, promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio 1964 dal Pretore di Corteolona nel procedimento penale a carico di Rossi Angelo, iscritta al n. 57 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 126 del 23 maggio 1964.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che il Pretore di Corteolona, con ordinanza 17 gennaio 1964, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 190, in riferimento all'art. 24 della Costituzione;

che non c'e stata costituzione di parti private né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 63 del 1963, ha dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'intero art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 190;

che in particolare la mancata richiesta di revisione rende irripetibile da parte degli istituti specializzati l'analisi fatta in via amministrativa, ma non preclude all'imputato né al giudice l'impiego e l'utilizzazione dei mezzi di difesa e di convincimento offerti dalla disciplina del processo penale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 190, promosso, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.