˙ Ordinanza 81/1964 (ECLI:IT:COST:1964:81)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: FRAGALI
Camera di Consiglio del 22/10/1964;    Decisione  del 23/10/1964
Deposito del 12/11/1964;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  2220
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 81

ORDINANZA 23 OTTOBRE 1964

Deposito in cancelleria: 12 novembre 1964.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 295 del 28 novembre 1964.

Pres. AMBROSINI - Rel. FRAGALI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 158 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. D. 4 febbraio 1915, n. 148, richiamato in vigore dall'art. 10 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, in riferimento agli artt. 3 e 28 della Costituzione, promosso con ordinanza 14 febbraio 1964 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Vallo della Lucania, nel procedimento penale a carico di Tesauro Vittorio e Mastrogiovanni Armando, iscritta al n. 90 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 157 del 27 giugno 1964.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione del Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che l'ordinanza sopraindicata ne disponeva la notifica soltanto a Tesauro Vittorio e non anche a Mastrogiovanni Armando;

che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, prescrive che l'ordinanza con la quale si propone la questione di legittimità, oltre che al Pubblico Ministero e al Presidente del Consiglio di Ministri, deve essere notificata "alle parti in causa";

che questa Corte ha deciso (ordinanza 5 dicembre 1956) che debbono ritenersi parti nel giudizio di costituzionalità delle leggi i soggetti processuali;

che la norma surricordata non distingue a seconda dell'interesse che ciascuna parte può avere nella questione rimessa al giudizio della Corte;

che appare pertanto necessario che la notifica della ordinanza sia eseguita anche all'altro imputato;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Giudice istruttore presso il Tribunale di Vallo della Lucania.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.