N. 7
ORDINANZA 4 FEBBRAIO 1964
Deposito in cancelleria: 10 febbraio 1964.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 47 del 22 febbraio 1964.
Pres. AMBROSINI - Rel. BRANCA
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 del T.U. sulla composizione e la elezione delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione emessa il 7 aprile 1963 dal Consiglio comunale di Baiso su ricorso di Grasselli Daniele e Marmiroli Pietro, iscritta al n. 154 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 31 agosto 1963.
Udita nella camera di consiglio del 4 febbraio 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
Ritenuto che il Consiglio comunale di Baiso, con deliberazione 7 aprile 1963, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 41 e 45 della Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri con atto di intervento del 24 maggio 1963 e con memoria del 20 gennaio 1964 dell'Avvocatura generale dello Stato;
Considerato che questa Corte con le sentenze nn. 42 e 43 del 1961, a cui hanno fatto seguito le ordinanze nn. 9, 24, 42 e 43 del 1962 e 101 del 1963, ha dichiarato non fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 48, 51 e 113 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'intero art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570;
che non contrasta con gli artt. 41 e 45 della Costituzione una norma, come quella impugnata, che lungi dal porre ostacoli alla libera iniziativa economica privata ed alla cooperazione, si limita a vietare che partecipi all'amministrazione del Comune quale consigliere comunale chi, attraverso imprese aventi scopo di lucro, beneficia di sovvenzioni del Comune;
che pertanto non sussistono ragioni per discostarsi dalle precedenti decisioni;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della Legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, sulla composizione e la elezione delle amministrazioni comunali, proposta in riferimento agli artt. 41 e 45 della Costituzione, con la deliberazione 7 aprile 1963 del Consiglio comunale di Baiso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 febbraio 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.