˙ Ordinanza 61/1964 (ECLI:IT:COST:1964:61)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: FRAGALI
Camera di Consiglio del 09/06/1964;    Decisione  del 09/06/1964
Deposito del 23/06/1964;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  2172
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 61

ORDINANZA 9 GIUGNO 1964

Deposito in cancelleria: 23 giugno 1964.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 157 del 27 giugno 1964.

Pres. AMBROSINI - Rel. FRAGALI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458 in relazione agli artt. 435 e 436 del Codice di procedura penale ed in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, promosso con ordinanza 17 ottobre 1963 del Tribunale di Casale Monferrato nel procedimento penale a carico di Balistrocchi Giacomina, iscritta al n. 209 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 336 del 28 dicembre 1963.

Udita nella camera di consiglio del 9 giugno 1964 la relazione del Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che, con l'ordinanza suddetta, è stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 458 in relazione agli artt. 435 e 436 del Codice di procedura penale, sotto il profilo che la determinazione del giudice competente nell'ipotesi dell'art. 458 del Codice di procedura penale, rimessa all'apprezzamento del giudice procedente, è in contrasto con il principio di certezza sancito dall'art. 25, primo comma, della Costituzione;

che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 122 del 9 luglio 1963, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 458 e degli artt. 435 e 436 del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 25 della Costituzione;

che la questione è stata prospettata sotto il medesimo profilo e che non è stato presentato alcun nuovo motivo che induca a modificare la decisione già adottata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 458 in relazione agli artt. 435 e 436 del Codice di procedura penale, proposta dal Tribunale di Casale Monferrato con ordinanza 17 ottobre 1963, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.