˙ Ordinanza 60/1964 (ECLI:IT:COST:1964:60)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: FRAGALI
Camera di Consiglio del 09/06/1964;    Decisione  del 09/06/1964
Deposito del 23/06/1964;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  2171
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 60

ORDINANZA 9 GIUGNO 1964

Deposito in cancelleria: 23 giugno 1964.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 157 del 27 giugno 1964.

Pres. AMBROSINI - Rel. FRAGALI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, del Testo unico sugli assegni familiari approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, promosso con ordinanza 4 marzo 1963 della Corte suprema di cassazione nel procedimento civile vertente tra Barberis Fabio e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 200 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 299 del 16 novembre 1963.

Udita nella camera di consiglio del 9 giugno 1964 la relazione del Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che, con l'ordinanza suddetta, è stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, del Testo unico sugli assegni familiari approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, sotto il profilo che, in contrasto col precetto sancito dall'art. 24 della Costituzione sul diritto alla tutela giurisdizionale, dispone che il termine utile per l'azione giudiziaria contro le decisioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale decorre dalla data di consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata contenente la comunicazione della decisione del Ministero stesso;

che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 2 del 1 febbraio 1964, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, del T. U.

delle leggi sugli assegni familiari;

che, per effetto di tale sentenza, la indicata disposizione ha cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, del Testo unico sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, promossa con ordinanza 4 marzo 1963 della Corte suprema di cassazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.