N. 27
ORDINANZA 4 MARZO 1964
Deposito in cancelleria: 23 marzo 1964.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 91 dell'11 aprile 1964.
Pres. AMBROSINI - Rel. VERZÌ
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dei D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363, e del D.L. C. P. S. 15 settembre 1947, n. 896, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1963 dal Pretore di Lipari nel procedimento penale a carico di Nicotra Bartolo, iscritta al n. 143 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 231 del 31 agosto 1963.
Udita nella camera di consiglio del 4 febbraio 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale sopraindicato il Pretore di Lipari ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347 - istitutivo del Comitato interministeriale e dei Comitati provinciali dei prezzi - nonché del D.L.L. 23 aprile 1946, n. 363, e del D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896 - che hanno completato e in parte modificato la disciplina dettata con il primo D.L.L. -, in riferimento al primo e al terzo comma dell'articolo 41 della Costituzione;
che il menzionato Pretore nell'ordinanza indicata in epigrafe, ha ritenuto la questione non manifestamente infondata, attesi i principi, sanciti, rispettivamente, in detti commi, della libertà della iniziativa economica privata e della riserva di legge - che non sarebbe stata rispettata non essendo i ripetuti decreti legge in senso formale - per la predeterminazione dei programmi e dei controlli affinché l'attività economica privata e pubblica possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali;
che nel presente giudizio nessuna delle parti si è costituita;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 103 del 25 giugno 1957 ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347, e del D.L. C. P. S. 15 settembre 1947, n. 896, in riferimento all'articolo 41 della Costituzione;
che né il D.L.L. 23 aprile 1946, n. 363, incide sulla decisione adottata dalla Corte, in quanto si limita a modificare la composizione del Comitato interministeriale dei prezzi;
che né costituisce nuovo motivo quello relativo alla riserva di legge, avendo questa Corte nella menzionata sentenza già implicitamente ritenuto i surriportati decreti (del 1944 e del 1947) leggi in senso formale e successivamente affermato che i provvedimenti legislativi emanati dal Governo in virtù dei poteri conferitigli col decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944 e con il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, non costituiscono esercizio di funzione legislativa delegata (sentenza n. 46 del 1960 e n. 85 del 1962);
che con l'ordinanza sopra citata, quindi, la questione è prospettata, in sostanza, sotto il medesimo profilo e non viene addotto alcun nuovo motivo che induca a modificare la decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dei D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363, e del D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896 - rispettivamente istitutivi del Comitato interministeriale e dei Comitati provinciali dei prezzi e modificativi della composizione dei medesimi - proposta dal Pretore di Lipari con ordinanza 27 maggio 1963, in riferimento al primo e al terzo comma dell'art. 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.