˙ Ordinanza 12/1964 (ECLI:IT:COST:1964:12)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: BRANCA
Camera di Consiglio del 04/02/1964;    Decisione  del 05/02/1964
Deposito del 22/02/1964;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  2043
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 12

ORDINANZA 5 FEBBRAIO 1964

Deposito in cancelleria: 22 febbraio 1964.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 54 del 29 febbraio 1964.

Pres. AMBROSINI - Rel. BRANCA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82 del T.U. sulla composizione e la elezione delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione emessa il 28 agosto 1963 dal Consiglio comunale di Mordano sulla richiesta del Prefetto di Bologna di decadenza dalla carica dei consiglieri comunali Ronchi Claudio ed altri, iscritta al n. 193 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 299 del 16 novembre 1963.

Udita nella camera di consiglio del 4 febbraio 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che il Consiglio comunale di Mordano, con deliberazione 28 agosto 1963, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 101,102,104,105 e 106 della Costituzione;

che non c e stata costituzione di parti;

Considerato che questa Corte, con le sentenze n. 92 del 1962 e n. 6 del 1963, a cui sono seguite le ordinanze nn. 120 del 1962, 23 del 1963, 22 del 1963,100 del 1963,151 del 1963, ha dichiarato non fondata, in riferimento agli artt. 101, 102, 104, 105 e 106 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570;

che non sussistono ragioni per discostarsi dalle precedenti decisioni;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della Legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, sulla composizione e la elezione delle amministrazioni comunali, proposta, in riferimento agli artt. 101,102,104,105 e 106 della Costituzione, con la deliberazione 28 agosto 1963 del Consiglio comunale di Mordano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.