˙ Ordinanza 117/1964 (ECLI:IT:COST:1964:117)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: MORTATI
Camera di Consiglio del 06/11/1964;    Decisione  del 16/12/1964
Deposito del 22/12/1964;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  2269
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 117

ORDINANZA 16 DICEMBRE 1964

Deposito in cancelleria: 22 dicembre 1964.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 7 del 9 gennaio 1965.

Pres. AMBROSINI - Rel. MORTATI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del T. U. 27 ottobre 1958, n. 956, in relazione alla legge 4 febbraio 1958, n. 572, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, promossi con ordinanze, tutte del 19 ottobre 1963, del Pretore di Ariano Irpino nel corso di tre procedimenti penali a carico di Stiscia Giuseppe, Pallavanti Antonino e Caccese Antonio, iscritte ai nn. 124, 125 e 126 del Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 212 del 29 agosto 1964.

Udita nella camera di consiglio del 6 novembre 1964 la relazione del Giudice Costantino Mortati.

Ritenuto che con le ordinanze su indicate è stata proposta questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 ottobre 1958, n. 956, con cui vennero emanate le norme delegate sulla circolazione stradale (erroneamente indicato nelle ordinanze come testo unico), nella considerazione che il decreto di approvazione del medesimo è stato emanato dopo che era scaduto il periodo assegnato per l'esercizio del potere delegato dalla legge n. 572 del 1958;

che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 163 del 19 dicembre 1963 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale che era stata sollevata dai Pretori di Lendinara e di Udine, nei confronti del D.P.R. 27 ottobre 1958, n. 956 (nella considerazione che le leggi 24 gennaio 1959, n. 4, e 26 aprile dello stesso anno, n. 207, con il prolungamento disposto dell'entrata in vigore del decreto delegato, ebbero a prendere atto del ritardo intercorso nella pubblicazione della legge delegante);

che le ordinanze del Pretore di Ariano Irpino ripropongono la questione già decisa senza prospettarla sotto nuovi profili, che possano indurre ad un suo riesame;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative pei giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 ottobre 1958, n. 956.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.