N. 113
ORDINANZA 4 DICEMBRE 1964
Deposito in cancelleria: 11 dicembre 1964.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 7 del 9 gennaio 1965 e in "Gazzetta Ufficiale" della Regione siciliana n. 1 del 2 gennaio 1965.
Pres. AMBROSINI - Rel. BONIFACIO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,
ha deliberato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 21 maggio 1964 intitolata "Agevolazioni per l'assunzione diretta degli autoservizi per viaggiatori in regime di concessione", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 29 maggio 1964, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale l'8 giugno successivo e iscritto al n. 8 del Registro ricorsi 1964.
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 18 novembre 1964 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto che, col ricorso indicato in epigrafe, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 21 maggio 1964, intitolata "Agevolazioni per l'assunzione diretta degli autoservizi per viaggiatori in regime di concessione";
che per il Commissario dello Stato si è costituita in giudizio (atto 8 giugno 1964) l'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato una memoria in data 30 settembre 1964;
che al ricorso ha resistito la Regione siciliana in persona del suo Presidente con deduzioni depositate il 24 giugno 1964;
che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha rinunciato al ricorso con atto depositato in cancelleria il 3 novembre 1964;
che la Regione ha accettato tale rinuncia con dichiarazione in calce alla medesima;
Considerato che il processo è conseguentemente da ritenere estinto;
Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinunzia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1964.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.