N. 11
ORDINANZA 5 FEBBRAIO 1964
Deposito in cancelleria: 22 febbraio 1964.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 54 del 29 febbraio 1964.
Pres. AMBROSINI - Rel. FRAGALI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 285, secondo comma, del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 (T.U. per la finanza locale), in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, promosso con la ordinanza del Giudice istruttore civile del Tribunale di Napoli in data 11 novembre 1961 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 agosto 1963) nel procedimento civile vertente tra la Società a responsabilità limitata "Vincenzo Esposito - Marmi" e l'Ufficio imposte di consumo di Pozzuoli, iscritta al n. 172 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268 del 12 ottobre 1963.
Udita nella camera di consiglio del 4 febbraio 1964 la relazione del Giudice Michele Fragali;
Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
Considerato che la questione è stata proposta con ordinanza del Giudice istruttore presso il Tribunale civile di Napoli;
che questa Corte, con la sentenza n. 109 dell'11 dicembre 1962, ha ritenuto che il giudice istruttore civile non è legittimato a proporre questione di legittimità costituzionale;
che non si ravvisa motivo per modificare la precedente decisione;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione proposta dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Napoli con ordinanza 11 novembre 1961, relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 285, secondo comma, del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.