˙ Ordinanza 98/1963 (ECLI:IT:COST:1963:98)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: MANCA
Camera di Consiglio del 06/06/1963;    Decisione  del 06/06/1963
Deposito del 18/06/1963;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  1880
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 98

ORDINANZA 6 GIUGNO 1963

Deposito in cancelleria: 18 giugno 1963.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 167 del 22 giugno 1963.

Pres. AMBROSINI - Rel. MANCA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del Cod. proc. Penale, promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1962 dalla Corte suprema di cassazione - Sezione 1 penale - nel procedimento penale a carico di Sorci Giovanni ed altri, iscritta al n. 62 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 30 marzo 1963.

Udita nella camera di consiglio del 6 giugno 1963 la relazione del Giudice Antonio Manca;

Ritenuto che con ordinanza della Corte di cassazione in data 19 dicembre 1962, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del Codice processuale penale, per contrasto con l'articolo 25, primo comma, della Costituzione;

che l'ordinanza, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 30 marzo 1963;

che, in questa sede, non c'è stata costituzione di parti;

Considerato che, con la sentenza n. 50 del 1963, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione predetta;

che non sussiste alcuna ragione che induca a modificare la precedente decisione;

Visti gli articoli 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'articolo 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del Cod. proc. penale ed ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.