˙ Ordinanza 95/1963 (ECLI:IT:COST:1963:95)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: JAEGER
Udienza Pubblica del 05/06/1963;    Decisione  del 06/06/1963
Deposito del 18/06/1963;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  1877
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 95

ORDINANZA 6 GIUGNO 1963

Deposito in cancelleria: 18 giugno 1963.

Pubblicata in "Gazzetta Ufficiale" n. 167 del 22 giugno 1963.

Pres. AMBROSINI - Rel. JAEGER

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha deliberato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 dicembre 1962, recante "Incentivi alla costruzione di bacini galleggianti da effettuarsi presso cantieri navali siciliani per conto di enti residenti in qualsiasi porto nazionale", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 22 dicembre 1962, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 29 successivo ed iscritto al n. 16 del Registro ricorsi 1962.

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 1963 il Giudice relatore Nicola Jaeger;

uditi il vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv. Enzo Silvestri, per la Regione siciliana;

Ritenuto che, col ricorso indicato in epigrafe, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana impugnava la legge sopra ricordata, in riferimento agli artt. 92 e 93, par. 3, del Trattato istitutivo della Comunità economica europea;

che a tale ricorso resisteva la Regione, a mezzo del suo Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Silvestri, con deduzioni depositate il 17 gennaio 1963;

che all'udienza del 5 giugno 1963, fissata per la discussione della causa, il Presidente ha dato comunicazione che, con atto esibito nella stessa udienza, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva dichiarato di rinunciare al ricorso e che tale rinuncia era stata accettata, con dichiarazione in calce all'atto stesso, dal Presidente della Regione siciliana;

che l'avvocato dello Stato e il difensore della Regione hanno confermato in udienza le dichiarazioni contenute nell'atto suddetto;

Considerato che pertanto il processo è da dichiarare estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale 16 marzo 1956;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.