N. 35
ORDINANZA 5 MARZO 1963
Deposito in cancelleria: 16 marzo 1963.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 80 del 23 marzo 1963.
Pres. AMBROSINI - Rel. CASSANDRO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 7 e 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1961 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra lannotti Carmine e Torino Fortunato, iscritta al n. 129 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 dell'11 agosto 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile davanti al Tribunale di Napoli è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 7 e 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento alle norme contenute negli artt. 39 e 76 della Costituzione;
che il Tribunale di Napoli ha ritenuto la questione rilevante e non manifestamente infondata e in conseguenza ha sospeso il giudizio e rinviato gli atti a questa Corte con l'ordinanza citata in epigrafe;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato, mediante deposito delle deduzioni il 23 dicembre 1961, concludendo perché la Corte respinga la sollevata questione di costituzionalità;
Considerato che la Corte costituzionale ha già esaminato la questione di legittimità costituzionale dell'intera legge 14 luglio 1959, n. 741, e l'ha dichiarata non fondata con sentenza n. 106 dell'11 dicembre 1962;
che deve considerarsi fondata su una errata interpretazione della legge impugnata la tesi sostenuta nell'ordinanza di rimessione, secondo la quale il legislatore delegato sarebbe tenuto a conferire forza di legge a più contratti relativi ad una medesima categoria;
che, pertanto, la decisione deve essere confermata;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legitti mita' costituzionale delle norme contenute negli artt. 1, 2, 3, 4, 7 e 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento alle norme contenute negli artt. 39 e 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.