˙ Ordinanza 34/1963 (ECLI:IT:COST:1963:34)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: CASSANDRO
Camera di Consiglio del 05/03/1963;    Decisione  del 05/03/1963
Deposito del 16/03/1963;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  1753
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 34

ORDINANZA 5 MARZO 1963

Deposito in cancelleria: 16 marzo 1963.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 80 del 23 marzo 1963.

Pres. AMBROSINI - Rel. CASSANDRO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 5 e 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1962 dal Pretore di Gallarate nel procedimento penale a carico di Crespi Riccardo, iscritta al n. 124 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale davanti al Pretore di Gallarate è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, e particolarmente degli artt. 1, 3, 5 e 8 di detta legge, in riferimento alle norme contenute negli artt. 3, 39 e 76 della Costituzione;

che il Pretore ha ritenuto la questione rilevante e non manifestamente infondata e con l'ordinanza citata in epigrafe ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti a questa Corte;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato, mediante deposito delle deduzioni il 30 luglio 1962, chiedendo che la Corte dichiari infondata la proposta questione di legittimità costituzionale;

Considerato che la Corte ha già esaminato la questione di legittimità costituzionale dell'intera legge 14 luglio 1959, n. 741, e l'ha dichiarata non fondata con sentenza n. 106 dell'11 dicembre 1962;

che nessun fondamento ha l'argomento fatto valere dal Pretore di Gallarate, secondo il quale la delegazione mancherebbe dei principi e criteri direttivi richiesti dall'art. 76 della Costituzione, per il fatto che il diritto a un trattamento minimo economico si troverebbe sancito nell'art. 36 della Costituzione e perciò non potrebbe trovare limitazione alcuna in una norma di delegazione;

che, pertanto, la decisione deve essere confermata;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

visto l'att. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 1, 3, 5 e 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento alle norme contenute negli articoli 3, 39 e 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.