N. 33
ORDINANZA 5 MARZO 1963
Deposito in cancelleria: 16 marzo 1963.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 80 del 23 marzo 1963.
Pres. AMBROSINI - Rel. CASSANDRO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 aprile 1962 dal Pretore di Isernia nel procedimento penale a carico di Battista Antonino, iscritta al n. 122 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962;
2) ordinanza emessa il 17 aprile 1962 dal Pretore di Isernia nel procedimento penale a carico di Battista Antonino, iscritta al n. 123 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
Ritenuto che nel corso di due procedimenti penali davanti al Pretore di Isernia è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 39, ultimo comma, della Costituzione;
che il Pretore di Isernia ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione perché non sarebbero stati rispettati dalla legge impugnata i caratteri essenziali della delegazione quali sono posti dall'art. 76 della Costituzione, e perché la delegazione sarebbe stata conferita per eludere il precetto costituzionale dell'art. 39, ultimo comma, della Costituzione;
che in conseguenza il Pretore ha sospeso i procedimenti e rinviato gli atti alla Corte costituzionale con le ordinanze citate in epigrafe;
che nei due giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato, mediante deposito delle deduzioni rispettivamente il 22 giugno e il 30 luglio 1962, chiedendo che la Corte respinga la sollevata questione di legittimità costituzionale;
Considerato che la Corte costituzionale ha già esaminato la proposta questione di legittimità costituzionale e con sentenza n. 106 dell'11 dicembre 1962 l'ha dichiarata non fondata anche sotto il profilo dell'asserito contrasto con le norme degli artt. 76 e 39 della Costituzione;
che gli argomenti addotti dal Pretore per giustificare la non manifesta infondatezza della questione non sono diversi da quelli già esaminati e respinti dalla Corte nella citata sentenza; che, pertanto, la decisione deve essere confermata;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme contenute nella legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento agli artt. 39 e 76 della istituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.