˙ Ordinanza 24/1963 (ECLI:IT:COST:1963:24)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: BRANCA
Camera di Consiglio del 05/03/1963;    Decisione  del 05/03/1963
Deposito del 16/03/1963;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  1743
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 24

ORDINANZA 5 MARZO 1963

Deposito in cancelleria: 16 marzo 1963.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 80 del 23 marzo 1963.

Pres. AMBROSINI - Rel. BRANCA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARETTI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 3, della legge 23 maggio 1950, n. 253, promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre 1962 dal Pretore di Montepulciano nel procedimento civile vertente fra Giovannangela Secchi Tarugi e Gustavo Romani, iscritta al n. 184 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 24 novembre 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che il Pretore di Montepulciano, con la suddetta ordinanza, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 3, della legge 23 maggio 1950, n. 253, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 102 della Costituzione;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti;

Considerato che la Corte costituzionale con la sentenza n. 94 del 1962, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 24 della Costituzione con motivazione che vale anche in riferimento all'art. 102 della Costituzione;

che, non essendo stati addotti nuovi e diversi motivi, la decisione va confermata;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 3, della legge 23 maggio 1950, n. 253, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.