˙ Ordinanza 23/1963 (ECLI:IT:COST:1963:23)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: BRANCA
Camera di Consiglio del 05/03/1963;    Decisione  del 05/03/1963
Deposito del 16/03/1963;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  1742
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 23

ORDINANZA 5 MARZO 1963

Deposito in cancelleria: 16 marzo 1963.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 80 del 23 marzo 1963.

Pres. AMBROSINI - Rel. BRANCA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione emessa il 10 luglio 1962 dal Consiglio comunale di Venetico su ricorsi di La Guidara Giuseppe e Gugliotta Natale, iscritta al n. 165 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 27 ottobre 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che con deliberazione del 10 luglio 1962 il Consiglio comunale di Venetico, su ricorsi di Giuseppe La Guidara e di Natale Gugliotta, ha proposto, in riferimento agli artt. 102, 103 e 104 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, relativo al così detto contenzioso elettorale dei Consigli comunali;

che si è costituito il consigliere comunale Pietro Giorgianni con deduzioni depositate il 12 novembre 1962;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 92 del 13 novembre 1962, a cui è seguita l'ordinanza n. 120 del 1962, ha dichiarato non fondata tale questione, in riferimento agli stessi artt. 102, 103 e 104 della Costituzione;

che delle ragioni addotte nella presente causa alcune sono state già valutate nel precedente giudizio e le altre attengono a singolarità delle giurisdizioni dei Consigli comunali e non assurgono a motivi di legittimità costituzionale della norma impugnata;

che, pertanto, non è il caso di discostarsi dalla precedente decisione;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta con la deliberazione di cui in epigrafe.

Così, deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.