˙ Ordinanza 22/1963 (ECLI:IT:COST:1963:22)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: BRANCA
Camera di Consiglio del 05/03/1963;    Decisione  del 05/03/1963
Deposito del 16/03/1963;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  1741
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 22

ORDINANZA 5 MARZO 1963

Deposito in cancelleria: 16 marzo 1963.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 80 del 23 marzo 1963.

Pres. AMBROSINI - Rel. BRANCA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 83 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione emessa il 3 maggio 1962 dal Consiglio comunale di S. Nicola dell'Alto su ricorso di Palmieri Severino, iscritta al n. 118 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che con la deliberazione del 3 maggio 1962 il Consiglio comunale di S. Nicola dell'Alto, su ricorso di Severino Palmieri, ha proposto, in riferimento all'art. 102 della Costituzione, la questione della legittimità costituzionale degli artt. 82 e 83 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, relativi al così detto contenzioso elettorale dei Consigli comunali;

che non c'è stata costituzione di parti;

Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 92 del 13 novembre 1962, a cui è seguita l'ordinanza n. 120 del 1962, ha dichiarato non fondata, in riferimento agli artt. 102, 103 e 104 della Costituzione, la stessa questione di legittimità costituzionale;

che, non essendo stati addotti né sussistendo nuovi e diversi motivi, la precedente decisione deve essere confermata;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 83 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, proposta con la deliberazione di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.