N. 21
ORDINANZA 5 MARZO 1963
Deposito in cancelleria: 16 marzo 1963.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 80 del 23 marzo 1963.
Pres. AMBROSINI - Rel. PETROCELLI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINT, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 30, secondo comma, e 31, secondo comma, del Codice di procedura penale, promossi con le sottoelencate ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 giugno 1962 dal Tribunale di Salerno nel procedimento penale a carico di Amorelli Sabatino e Irace Luigi, iscritta al n. 120 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962;
2) ordinanza emessa il 10 luglio 1962 dal Pretore di Eboli nel procedimento penale a carico di Panico Umberto, Somma Adamo e Giordano Francesco, iscritta al n. 167 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 3 novembre 1962;
3) ordinanza emessa il 10 luglio 1962 dal Pretore di Eboli nel procedimento penale a carico di Izzo Giovanni, iscritta al n. 168 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 3 novembre 1962;
4) ordinanza emessa il 10 luglio 1962 dal Pretore di Eboli nel procedimento penale a carico di Marra Michele, Marra Nicola, Marra Amalio e Corrado Carmelo, iscritta al n. 174 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 del 10 novembre 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;
Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali relativi alle ordinanze di cui in epigrafe è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, secondo comma, e 31, secondo comma, del Codice di procedura penale in relazione agli artt. 3, 25, Primo comma, e 101 della Costituzione;
Considerato che la questione è stata già decisa da questa Corte, la quale, con la sentenza del 3 luglio 1962, n. 88, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 30, secondo comma, e 31, secondo comma, del Codice di procedura penale;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, secondo comma, e 31, secondo comma, del Codice di procedura penale sollevata con le predette ordinanze e ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.