N. 17
ORDINANZA 5 MARZO 1963
Deposito in cancelleria: 16 marzo 1963.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 80 del 23 marzo 1963.
Pres. AMBROSINI - Rel. PAPALDO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONTO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI- Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, promossi con due ordinanze del Pretore di Petilia Policastro emesse entrambe in data 23 maggio 1962 in procedimenti civili vertenti tra Polizzi Mariangela e l'Esattoria consorziale di Mesoraca, interveniente il Servizio dei contributi agricoli unificati, iscritte ai numeri 114 e 115 del Registro ordinanze 1962 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
Ritenuto che con le due ordinanze è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 (indicato nella ordinanza come decreto-legge), in relazione al R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138, ed in riferimento agli artt. 3, 23, 35, primo comma, e 38 della Costituzione;
che, per quanto nelle ordinanze si faccia generico richiamo all'intero decreto suindicato, le uniche disposizioni del decreto stesso che risultano specificamente indicate e denunziate sono quelle contenute negli artt. 4 e 5;
che nei giudizi di cui in epigrafe nessuno si è costituito davanti alla Corte;
Considerato che con sentenza 7 giugno 1962, n. 65, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949; che, pertanto, deve essere dichiarata la manifesta infondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale, essendo cessata l'efficacia delle due disposizioni denunziate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, la illegittimità delle quali è stata dichiarata dalla Corte con sentenza del 7 giugno 1962, n. 65.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.