˙ Ordinanza 161/1963 (ECLI:IT:COST:1963:161)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: VERZI'
Camera di Consiglio del 19/11/1963;    Decisione  del 05/12/1963
Deposito del 13/12/1963;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  2000
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 161

ORDINANZA 5 DICEMBRE 1963

Deposito in cancelleria: 13 dicembre 1963.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 331 del 21 dicembre 1963.

Pres. AMBROSINI - Rel. VERZÌ

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 25 marzo 1963 dal Tribunale di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Fanti Fulgida e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 128 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 13 luglio 1963.

Udita nella camera di consiglio del 19 novembre 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;

Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che, con l'ordinanza predetta, è stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 13 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, sub art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed all'art. 37 della stessa legare ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;

che questa Corte, con la sentenza n. 123 del 9 luglio 1963, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale come innanzi proposta;

che, con l'ordinanza sopra menzionata, la questione è prospettata sotto il medesimo profilo e non viene addotto alcun nuovo motivo che induca la Corte a modificare la propria decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, proposta dal Tribunale di Ferrara con ordinanza 25 marzo 1963 in relazione all'art. 13 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, sub art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed all'art. 37 della stessa legge ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.