˙ Ordinanza 152/1963 (ECLI:IT:COST:1963:152)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: BRANCA
Camera di Consiglio del 19/11/1963;    Decisione  del 19/11/1963
Deposito del 27/11/1963;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  1980
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 152

ORDINANZA 19 NOVEMBRE 1963

Deposito in cancelleria: 27 novembre 1963.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 312 del 30 novembre 1963.

Pres. AMBROSINI - Rel. BRANCA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, "sia nella sua interezza, sia particolarmente nel n. 3 di detto articolo", promosso con deliberazione emessa l'8 aprile 1963 dal Consiglio comunale di S. Marco in Lamis su ricorso di Stilla Giuseppe contro l'elezione di Villani Pietro, iscritta al n. 158 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 31 agosto 1963;

Udita nella camera di consiglio del 19 novembre 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che il Consiglio comunale di San Marco in Lamis, nella predetta deliberazione, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, "sia nella sua interezza, sia particolarmente nel n. 3 di detto articolo", in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti;

Considerato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 42 del 1961, a cui hanno fatto seguito le ordinanze nn. 9, 24, 42 e 43 del 1962, e da ultimo quella n. 101 del 1963, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero art. 15 del T.U. citato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 48, 51 e 113 della Costituzione;

che, non essendo stati addotti nuovi e diversi motivi, le precedenti decisioni vanno confermate;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sollevata, anche con particolare riguardo al n. 3 dello stesso articolo, con la deliberazione indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.