˙ Ordinanza 147/1963 (ECLI:IT:COST:1963:147)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: JAEGER
Udienza Pubblica del 23/10/1963;    Decisione  del 05/11/1963
Deposito del 12/11/1963;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  1974
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 147

ORDINANZA 5 NOVEMBRE 1963

Deposito in cancelleria: 12 novembre 1963.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 299 del 16 novembre 1963 e in "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" n. 62 del 28 dicembre 1963.

Pres. AMBROSINI - Rel. JAEGER

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI, Giudici,

ha deliberato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 1 marzo 1963, recante "Modifiche alla legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, concernente l'Istituto regionale della vite e del vino, ed alla legge regionale 9 marzo 1962, n. 11, recante provvidenze per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 9 marzo 1963, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 18 successivo ed iscritto al n. 1 del Registro ricorsi 1963.

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 23 ottobre 1963 il Giudice relatore Nicola Jaeger;

Ritenuto che, col ricorso indicato in epigrafe, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana impugnava la legge sopra ricordata, in riferimento agli artt. 92 e 93, par. 3, del Trattato istitutivo della Comunità economica europea;

che a tale ricorso resisteva la Regione, a mezzo del suo Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Silvestri, con deduzioni depositate il 6 aprile 1963;

che, con atto del 23 agosto 1963, depositato in cancelleria il 3 ottobre dello stesso anno, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che tale rinuncia è stata accettata, con dichiarazione in calce all'atto stesso, dal Presidente della Regione siciliana;

Considerato che, pertanto, il processo è da dichiarare estinto;

Visto l'art. 25 della Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale 16 marzo 1956;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinunzia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.