˙ Ordinanza 142/1963 (ECLI:IT:COST:1963:142)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: MANCA
Camera di Consiglio del 22/10/1963;    Decisione  del 05/11/1963
Deposito del 12/11/1963;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  1969
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 142

ORDINANZA 5 NOVEMBRE 1963

Deposito in cancelleria: 12 novembre 1963.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 299 del 16 novembre 1963.

Pres. AMBROSINI - Rel. MANCA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, promossi con ordinanze emesse il 10 dicembre 1962 dal Pretore di Genova nei procedimenti penali a carico di Borghi Sauro e Marchesi Giuseppe, iscritte ai nn. 29 e 30 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 del 16 febbraio 1963;

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione del Giudice Antonio Manca;

Ritenuto che, con due ordinanze del Pretore di Genova in data 10 dicembre 1962, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, per contrasto con gli artt. 25, secondo comma, e 39, quarto comma, della Costituzione;

che le ordinanze, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 16 febbraio 1963;

che, in questa sede, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che, con sentenza n. 120 del 1963, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione predetta;

che non sussiste alcuna ragione che induca a modificare la precedente decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, ed ordina la restituzione degli atti al Pretore di Genova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.