˙ Ordinanza 140/1963 (ECLI:IT:COST:1963:140)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: BRANCA
Camera di Consiglio del 22/10/1963;    Decisione  del 05/11/1963
Deposito del 12/11/1963;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  1967
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 140

ORDINANZA 5 NOVEMBRE 1963

Deposito in cancelleria: 12 novembre 1963.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 299 del 16 novembre 1963.

Pres. AMBROSINI - Rel. BRANCA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza del Pretore di Viadana, emessa il 27 novembre 1962 nel procedimento penale a carico di Nosari Luigi, iscritta al n. 9 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 2 febbraio 1963;

2) ordinanza del Pretore di Venezia, emessa l'8 gennaio 1963 nel procedimento penale a carico di Scotto Lachianca Domenico, iscritta al n. 83 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 dell'11 maggio 1963;

3) ordinanza del Pretore di Venafro, emessa il 22 aprile 1963 nel procedimento penale a carico di Mirabella Armando e altri, iscritta al n. 124 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 175 del 2 luglio 1963;

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che con le tre ordinanze è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione;

che nel primo dei giudizi di cui in epigrafe è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri e che negli altri due non c'è stata costituzione di parti;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 63 del 10 maggio 1963 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione;

che, non essendo stati addotti né sussistendo nuovi e diversi motivi, la precedente decisione deve essere confermata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.