N. 140
ORDINANZA 5 NOVEMBRE 1963
Deposito in cancelleria: 12 novembre 1963.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 299 del 16 novembre 1963.
Pres. AMBROSINI - Rel. BRANCA
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI, Giudici,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza del Pretore di Viadana, emessa il 27 novembre 1962 nel procedimento penale a carico di Nosari Luigi, iscritta al n. 9 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 2 febbraio 1963;
2) ordinanza del Pretore di Venezia, emessa l'8 gennaio 1963 nel procedimento penale a carico di Scotto Lachianca Domenico, iscritta al n. 83 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 dell'11 maggio 1963;
3) ordinanza del Pretore di Venafro, emessa il 22 aprile 1963 nel procedimento penale a carico di Mirabella Armando e altri, iscritta al n. 124 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 175 del 2 luglio 1963;
Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
Ritenuto che con le tre ordinanze è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione;
che nel primo dei giudizi di cui in epigrafe è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri e che negli altri due non c'è stata costituzione di parti;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 63 del 10 maggio 1963 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione;
che, non essendo stati addotti né sussistendo nuovi e diversi motivi, la precedente decisione deve essere confermata;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.