˙ Ordinanza 139/1963 (ECLI:IT:COST:1963:139)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: FRAGALI
Camera di Consiglio del 22/10/1963;    Decisione  del 05/11/1963
Deposito del 12/11/1963;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  1966
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 139

ORDINANZA 5 NOVEMBRE 1963

Deposito in cancelleria: 12 novembre 1963.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 299 del 16 novembre 1963.

Pres. AMBROSINI - Rel. FRAGALI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 110, commi terzo, quarto e quinto, del T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza 28 marzo 1963 del Pretore di Ribera nel procedimento penale a carico di Amari Giuseppa, iscritta al n. 91 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 del 25 maggio 1963.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione del Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che, con l'ordinanza predetta, è stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, commi terzo, quarto e quinto, del T.U. delle leggi di p. s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, perché il giuoco automatico non d'azzardo non contrasta con l'utilità sociale, né pone in pericolo la sicurezza, la libertà o la dignità umana; mentre il divieto posto dalla norma anzidetta menoma l'iniziativa economica in tale settore, anziché coordinarla a fini sociali;

che questa Corte, con la sentenza n. 125 del 9 luglio 1963, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 110, commi terzo, quarto e quinto, del T.U. delle leggi di p.s., in riferimento all'art. 41 della Costituzione, nella parte in cui viene fatto divieto di concedere licenze per l'uso, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di apparecchi o di congegni automatici di puro trattenimento, senza cioè alcuna possibilità di dar luogo a giuoco o a scommesse;

che, per effetto di tale sentenza, l'indicato divieto ha cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, per la parte residua dei tre commi dell'articolo impugnato, non vengono dedotti nuovi motivi che inducano la Corte ad estendere ad essa la pronuncia di illegittimità costituzionale;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, commi terzo, quarto e quinto, del T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promossa dal Pretore di Ribera, in riferimento all'art. 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.