N. 13
ORDINANZA 5 MARZO 1963
Deposito in cancelleria: 16 marzo 1963.
Pres. AMBROSINI - Rel. FRAGALI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 7 settembre 1962, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 14 successivo ed iscritto al n. 9 del Registro ricorsi 1962, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana, sorto a seguito del decreto del Presidente della Regione siciliana 8 giugno 1962, n. 1, concernente "Determinazione delle categorie di stabilimenti industriali ammessi a fruire di benefici fiscali".
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Michele Fragali;
Ritenuto che, con il ricorso di cui in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei Ministri promuoveva conflitto di attribuzione contro il Presidente della Regione siciliana, in relazione al D.P. Reg. sic. 8 giugno 1962, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 10 luglio 1962, avente per oggetto "Determinazione delle categorie di stabilimenti industriali ammessi a fruire di benefici fiscali" per violazione degli artt. 1 e 7 della legge regionale siciliana 7 dicembre 1953, n. 61, degli artt. 20 e 36 dello Statuto della Regione siciliana in relazione all'art. 23 della Costituzione;
che il Presidente della Regione siciliana non si è costituito in giudizio;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto 9 novembre 1962, accettato il 15 novembre 1962 dal Presidente della Regione siciliana e depositato nella cancelleria della Corte il 21 novembre 1962, ha rinunciato al ricorso; Considerato che il processo deve dichiararsi estinto;
Visto l'art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinunzia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.