˙ Ordinanza 100/1963 (ECLI:IT:COST:1963:100)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: BRANCA
Camera di Consiglio del 06/06/1963;    Decisione  del 06/06/1963
Deposito del 18/06/1963;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  1882
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 100

ORDINANZA 6 GIUGNO 1963

Deposito in cancelleria: 18 giugno 1963.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 167 del 22 giugno 1963.

Pres. AMBROSINI - Rel. BRANCA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 82 del D.P.R.16 maggio 1960, n. 570, promossi con deliberazioni emesse il 4 maggio 1962 dal Consiglio comunale di Joppolo su ricorsi di Antonio Mario Macchione, iscritte ai nn. 39 e 40 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 2 marzo 1963.

Udita nella camera di consiglio del 6 giugno 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che con due deliberazioni del 4 maggio 1962 il Consiglio comunale di Joppolo, su ricorsi di Antonio Mario Macchione, ha proposto, in riferimento agli artt. 102 e 103 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, relativo al così detto contenzioso elettorale dei Consigli comunali;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 92 del 13 novembre 1962, a cui sono seguite la sentenza n. 6 del 1963 e le ordinanze n. 120 del 1962 e n. 23 del 1963, ha dichiarato non fondata tale questione, in riferimento agli stessi artt. 102 e 103, oltreché all'art. 104, della Costituzione;

che, non essendo stati addotti né sussistendo nuovi e diversi motivi, le precedenti decisioni devono essere confermate;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, proposta con le deliberazioni di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.