N. 81
ORDINANZA 22 GIUGNO 1962
Deposito in cancelleria: 7 luglio 1962.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 177 del 14 luglio 1962.
Pres. AMBROSINI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 6, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, per la elezione e composizione degli organi delle amministrazioni comunali, promosso con deliberazione emessa il 9 febbraio 1961 dal Consiglio comunale di Davoli su ricorso di Bagetta Nicola, iscritta al n. 4 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del 17 febbraio 1962. Ritenuto che il Consiglio comunale di Davoli, su ricorso del consigliere Bagetta Nicola, è stato adito per decidere tra l'altro circa la ineleggibilità del consigliere Barbieri Domenico per lite pendente nei confronti del Comune (art. 15, n. 6, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, per la elezione e composizione degli organi delle amministrazioni comunali);
che il Consiglio comunale con deliberazione del 9 febbraio 1961 ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale della disposizione predetta, in riferimento agli articoli 24, 25, 48 e 113 della Costituzione;
che la deliberazione, ritualmente notificata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1962;
che in questa sede non vi è stata costituzione di parti: Considerato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 42 del 1961, e con le successive ordinanze nn. 9, 24, 42 e 43 del 1962, ha dichiarato non fondata la questione di incostituzionalità dell'intero art. 15 del Testo unico sopra citato e, in particolare, della disposizione contenuta nel n. 6 del predetto articolo, in riferimento agli artt. 3, 24, 48, 51 e 113 della Costituzione;
che non risulta, né è stato dedotto alcun motivo che possa indurre a modificare le precedenti decisioni;
che le disposizioni contenute nell'art. 25 della Costituzione, richiamate nella deliberazione del Consiglio comunale, sono del tutto estranee all'attuale controversia;
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, prima parte, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 6, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, sollevata con la deliberazione sopra indicata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI.