˙ Ordinanza 70/1962 (ECLI:IT:COST:1962:70)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CAPPI - Redattore:  - Relatore: BRANCA
Camera di Consiglio del 05/06/1962;    Decisione  del 07/06/1962
Deposito del 26/06/1962;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  1582
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 70

ORDINANZA 7 GIUGNO 1962

Deposito in cancelleria: 26 giugno 1962.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 164 del 30 giugno 1962.

Pres. CAPPI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 1, della legge 23 maggio 1950, n. 253, promosso con ordinanza emessa il 31 ottobre 1961 dal Pretore di Sorrento nel procedimento civile vertente tra Casa Antonino e Castellano Giuseppe, iscritta al n. 2 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 3 febbraio 1962. Ritenuto che con la suddetta ordinanza è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 1, della legge 23 maggio 1950, n. 253, in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione; Considerato che la questione è stata già decisa da questa Corte, la quale, con sentenza 7 dicembre 1961, n. 70, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, n. 1, della legge 23 maggio 1950, n. 253, in riferimento all'art. 24 della Costituzione;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata e ordina il rinvio degli atti al Pretore di Sorrento.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.