N. .59
ORDINANZA 7 GIUGNO 1962
Deposito in cancelleria: 14 giugno 1962.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 158 del 23 giugno 1962.
Pres. CAPPI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 135 e 136 del Codice penale e 586 del Codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 giugno 1961 dal Pretore di Borgo S. Lorenzo nel procedimento di esecuzione penale a carico di Menaguale Riccardo, iscritta al n. 112 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 225 del 9 settembre 1961;
2) ordinanza emessa il 26 giugno 1961 dal Tribunale di Como nel procedimento di esecuzione penale a carico di Baglio Gaetano, iscritta al n. 151 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 245 del 30 settembre 1961;
3) ordinanza emessa il 4 ottobre 1961 dal Tribunale di Pavia nell'incidente di esecuzione penale promosso da Longhini Mario, iscritta al n. 195 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 312 del 16 dicembre 1961.
Visto l'atto di intervento e deduzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nonché le deduzioni di Menaguale Riccardo (proc. n. 112/61); Ritenuto che nel corso dei procedimenti relativi alle ordinanze di cui in epigrafe è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 135 e 136 del Codice penale e 586 del Codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione: Considerato che questa Corte, con sentenza n. 29 del 22 marzo 1962 ha dichiarato non fondata la questione concernente la illegittimità costituzionale degli artt. 135 e 136 del Codice penale e 586 del Codice di procedura penale;
che non sono stati addotti nuovi motivi idonei a presentare la questione stessa in termini diversi da quelli già esaminati dalla Corte;
che, pertanto, non è il caso di discostarsi dalla precedente decisione;
Visto l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 135 e 136 del Codice penale e 586 del Codice di procedura penale in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, proposte con le predette ordinanze, e ordina la restituzione degli atti al Pretore di Borgo S. Lorenzo e ai Tribunali di Como e di Pavia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.