N. 50
ORDINANZA 29 MAGGIO 1962
Deposito in cancelleria: 7 giugno 1962.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 145 del 9 giugno 1962 e in "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" n. 28 del 27 giugno 1962.
Pres. CAPPI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 22 marzo 1962, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 30 marzo 1962 ed iscritto al n. 4 del Registro ricorsi 1962, per la impugnazione della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 marzo 1962, recante "Norme relative all'attività dell'Ente siciliano di elettricità e alla distribuzione di energia elettrica". Ritenuto che con ricorso depositato il 30 marzo 1962 il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso giudizio principale sulla legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 marzo 1962 recante "Norme relative alla attività dell'Ente siciliano di elettricità e alla distribuzione di energia elettrica";
che per il Commissario dello Stato si è costituita in giudizio l'Avvocatura generale dello Stato; che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha rinunciato al ricorso con atto 6 aprile 1962, depositato il 19 aprile 1962;
che la Regione siciliana ha accettato la rinuncia, mediante dichiarazione in calce al predetto atto, in data 16 aprile successivo, a firma del Presidente della Regione e recante il visto dell'Avvocatura generale dello Stato;
Considerato che il processo è da ritenere estinto;
Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinunzia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.