˙ Ordinanza 42/1962 (ECLI:IT:COST:1962:42)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CAPPI - Redattore:  - Relatore: BRANCA
Camera di Consiglio del 10/04/1962;    Decisione  del 12/04/1962
Deposito del 26/04/1962;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  1515
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 42

ORDINANZA 12 APRILE 1962

Deposito in cancelleria: 26 aprile 1962.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 110 del 28 aprile 1262.

Pres. CAPPI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 15 dei T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e 278 e segg. del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, promossi con le seguenti deliberazioni:

1) deliberazione emessa il 13 luglio 1961 dal Consiglio comunale di Joppolo su ricorso di Macchione Antonio Mario, iscritta al n. 181 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 2 dicembre 1961;

2) deliberazione emessa il 13 luglio 1961 dal Consiglio comunale di Joppolo su ricorso di Macchione Antonio Mario, iscritta al n. 182 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 2 dicembre 1961. Ritenuto che, con le predette deliberazioni del Consiglio comunale di Joppolo, sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 3, 48, 51 della Costituzione e, limitatamente al n. 6 dello stesso articolo, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, e degli artt. 278 e segg., cioè degli articoli da 278 a 282, del Testo unico per la finanza locale (decreto 14 settembre 1931, n. 1175), in riferimento agli artt. 1, 5, 101 e segg. della Costituzione; Considerato che questa Corte con la sentenza n. 42 del 3 luglio 1961 ha dichiarato non fondate tali questioni in relazione all'art. 15 del Testo unico n. 570 del 1960 e in riferimento agli artt. 3, 51 e 113 della Costituzione e in relazione agli artt. da 278 a 282 del Testo unico n. 1175 del 1931 e in riferimento agli artt. 1, 5 e 101 e segg. della Costituzione;

che la predetta sentenza n. 42 del 3 luglio 1961 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 6, del Testo unico n. 570 del 1960, con una motivazione che vale per l'intero art. 15;

che, inoltre, questa Corte, nell'ordinanza n. 9 del 27 febbraio 1962, richiamandosi alle proprie sentenze nn. 42 e 43 del 3 luglio 1961, ha dichiarato la manifesta infondatezza della predetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del Testo unico n. 570 del 1960 in riferimento all'art. 48 della Costituzione;

che, non sussistendo motivi in contrario, le precedenti decisioni vanno confermate;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunite le due cause:

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e degli artt. da 278 a 282 del T. U. 14 settembre 1931, n. 1175, sollevate con le deliberazioni indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI