˙ Ordinanza 26/1962 (ECLI:IT:COST:1962:26)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CAPPI - Redattore:  - Relatore: BRANCA
Camera di Consiglio del 20/03/1962;    Decisione  del 20/03/1962
Deposito del 27/03/1962;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  1484
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 26

ORDINANZA 20 MARZO 1962

Deposito in cancelleria: 27 marzo 1962.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 85 del 31 marzo 1962.

Pres. CAPPI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 1, della legge 23 maggio 1950, n. 253, promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1961 dal Pretore di Firenze nei procedimenti civili riuniti vertenti fra Rigacci Hay Bruno e Luisa e Merendino Ester e fra Rigacci Hay Bruno e Luisa e Agnoloni Giuseppe, iscritta al n. 94 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del 5 agosto 1961.

Ritenuto che con la suddetta ordinanza è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 1, della legge 23 maggio 1950, n. 253, in riferimento all'art. 24 della Costituzione;

che in questa sede è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che la questione è stata già decisa da questa Corte, la quale, con sentenza 7 dicembre 1961, n. 70, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, n. 1, della legge 23 maggio 1950, n. 253;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata e ordina il rinvio degli atti al Pretore di Firenze.

Così deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.