˙ Ordinanza 23/1962 (ECLI:IT:COST:1962:23)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CAPPI - Redattore:  - Relatore: PAPALDO
Camera di Consiglio del 20/03/1962;    Decisione  del 20/03/1962
Deposito del 27/03/1962;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  1481
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 23

ORDINANZA 20 MARZO 1962

Deposito in cancelleria: 27 marzo 1962.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 85 del 31 marzo 1962.

Pres. CAPPI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1961 dal Pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di Strati Eugenia, iscritta al n. 52 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 6 maggio 1961.

Ritenuto che con ordinanza emessa l'8 febbraio 1961 dal Pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di Strati Eugenia, imputata di contravvenzione all'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale della detta disposizione perché per essa è demandato all'Autorità di pubblica sicurezza il potere di limitare la libertà del cittadino;

che l'ordinanza è stata notificata all'imputata il 4 aprile 1961 ed al Presidente del Consiglio dei Ministri il 14 marzo dello stesso anno, mentre ai Presidenti delle Camere legislative è stata comunicata il 10 dello stesso mese di marzo 1961; l'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 6 maggio 1961;

che nessuno si è costituito nel presente giudizio, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che sulla questione relativa ai poteri dell'Autorità di pubblica sicurezza in base all'art. 2 della legge sopra citata questa Corte si è pronunciata con sentenza n. 45 del 21 giugno 1960, dichiarandone l'infondatezza;

che, non essendo stati addotti motivi nuovi idonei a presentare la questione in termini diversi da quelli già esaminati dalla Corte, non è il caso di discostarsi dalla precedente decisione;

Visti l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in riferimento agli artt. 13 e 16 della Costituzione e ordina la restituzione degli atti al Pretore di Napoli.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.