N. 119
ORDINANZA 12 DICEMBRE 1962
Deposito in cancelleria: 20 dicembre 1962.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 327 del 22 dicembre 1962.
Pres. AMBROSINI - Rel. BRANCA
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 6, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione emessa il 18 gennaio 1961 dal Consiglio comunale di Pizzo sui ricorsi di Vinci Francesco ed altri contro l'elezione di Antonetti Domenico ed altri a consiglieri comunali, iscritta al n. 31 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 72 del 17 marzo 1962;
Udita nella camera di consiglio del 27 novembre 1962 la relazione del Giudice Giuseppe Branca,
Ritenuto che il Consiglio comunale di Pizzo, nella predetta deliberazione, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 6, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 24, 25, 51 e 113 della Costituzione;
che in questa sede non vi è stata costituzione di parti;
Considerato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 42 del 1961, a cui hanno fatto seguito le ordinanze nn. 3, 24, 42 e 43 del 1962, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero art. 15 del T.U. citato e in particolare del - n. 6 del predetto articolo in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 48, 51 e 113 della Costituzione;
che, non essendo stati addotti nuovi e diversi motivi, le precedenti decisioni vanno confermate;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 6, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, sollevata con la deliberazione indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1962.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.