N. 118
ORDINANZA 12 DICEMBRE 1962
Deposito in cancelleria: 20 dicembre 1962.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 327 del 22 dicembre 1962.
Pres. AMBROSINI - Rel. PAPALDO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, in relazione all'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, promossi con le seguenti ordinanze del Pretore di Scicli, tutte emanate il 6 ottobre 1961, notificate e comunicate, rispettivamente il 13 ed il 7 dello stesso mese, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 312 del 16 dicembre successivo:
1) nel procedimento penale a carico di Aprile Giuseppe (n. 186 del Reg. ord. 1961);
2) nel procedimento penale a carico di Padua Bartolomeo (n. 187 del Reg. ord. 1961);
3) nel procedimento penale a carico di Portelli Guglielmo (n. 188 del Reg. ord. 1961);
4) nel procedimento penale a carico di Guarino Giovanni (n. 189 del Reg. ord. 1961);
5) nel procedimento penale a carico di Manenti Guglielmo (n. 191 del Reg. ord. 1961);
Udita nella camera di consiglio del 27 novembre 1962 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
Ritenuto che non si sono avute costituzioni di parte, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che con sentenza del 3 luglio 1962, n. 85, la Corte ha dichiarato non fondata la questione in esame;
che tale decisione, non essendo state addotte nuove ragioni in contrario, va confermata;
Visti gli articoli 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, in relazione all'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e ordina la restituzione degli atti al Pretore di Scicli.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1962.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.