˙ Ordinanza 111/1962 (ECLI:IT:COST:1962:111)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: MORTATI
Camera di Consiglio del 30/10/1962;    Decisione  del 12/12/1962
Deposito del 20/12/1962;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  1667
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 111

ORDINANZA 12 DICEMBRE 1962

Deposito in cancelleria: 20 dicembre 1962.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 327 del 22 dicembre 1962.

Pres. AMBROSINI - Rel. MORTATI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Dott. MARIO COSATTI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici;,

ha deliberato in camera di Consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 capov. del D.L. lo aprile 1947, n. 277, dell'art. 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 476, dell'art. 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505, dell'art. 1 della legge 16 giugno 1951, n. 435, dell'art. 1 della legge 11 luglio 1952, n. 765, e della legge 5 gennaio 1955, n. 4, promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1961 dal Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Quarato Francesco Paolo e Mansueto Donato, iscritta al n. 116 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 225 del 9 settembre 1961.

Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1962 la relazione del Giudice Costantino Mortati;

Ritenuto che nel corso del procedimento civile iniziato davanti alla Sezione specializzata presso il Tribunale di Bari da Quarato Francesco Paolo, affittuario del fondo rustico di proprietà di Mansueto Donato, allo scopo di ottenere la restituzione della parte del canone in cereali da lui dovuto per le tre annate 1952-53, 1953-54, 1954-55, in ragione dell'intero ammontare, senza cioè che fosse stato tenuto conto della riduzione del 30 per cento che, invece, si sarebbe dovuto effettuare, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 476, sono state sollevate due questioni di legittimità costituzionale: la prima relativa alle norme di cui alle leggi 3 agosto 1949, n. 476, art. 1; 15 luglio 1950, n. 505, art. 3; 16 giugno 1951, n. 435, art. 1; 11 luglio 1952, n. 765, art. 1; 5 gennaio 1955, n. 4, per violazione degli artt. 3, 24, 41 e 42 della Costituzione; l'altra riguardante l'incostituzionalità delle norme di cui all'art. 5 capov. del D.L. 1 aprile 1947, n. 277, e all'art. 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, in relazione all'art. 24 della Costituzione;

che la Sezione predetta ha ritenuto non manifestamente infondata tanto la prima delle questioni sollevate (anche in considerazione della sentenza n. 53 del 1958 con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità della legge 20 dicembre 1956, n. 1422, riguardante un caso ritenuto analogo a quello in contestazione), quanto la seconda, e ciò perché la norma che non consente la perequazione dei canoni in cereali è intimamente collegata a tutto il sistema della riduzione del 30 per cento, del canone in cereali, sicché la sua illegittimità discende dalla dichiarazione dell'incostituzionalità di quest'ultima, ed altresì per il contrasto della medesima con il principio di eguaglianza, ed ha, in conseguenza, sospeso il giudizio di merito disponendo il rinvio degli atti a questa Corte.

Si è costituito in giudizio il signor Mansueto, assistito dall'avv. Francesco Diasparro, che ha depositato le deduzioni in data 14 settembre 1961, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato con atto del 27 luglio 1961;

Condiderato che questa Corte, con sentenza 27 febbraio 1962, n. 7, resa nel giudizio promosso dalla Sezione specializzata del Tribunale di Mantova nel quale erano sollevate, e negli stessi termini, le medesime questioni ora prospettate, le ha dichiarate entrambe non fondate;

che le deduzioni della difesa del signor Mansueto non adducono motivi nuovi rispetto a quelli presi in considerazione nella precedente sentenza, né li profilano sotto aspetti diversi, sicché vanno confermate le statuizioni in essa contenute;

Visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni sollevate dalla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Bari, ed ordina ha restituzione degli atti al detto Tribunale.

Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.