˙ Ordinanza 101/1962 (ECLI:IT:COST:1962:101)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: CASSANDRO
Camera di Consiglio del 30/10/1962;    Decisione  del 15/11/1962
Deposito del 22/11/1962;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  1637
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 101

ORDINANZA 15 NOVEMBRE 1962

Deposito in cancelleria: 22 novembre 1962.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 307 del 1 dicembre 1962.

Pres. AMBROSINI - Rel. CASSANDRO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Dott. MARIO COSATTI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale delle norme contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1961 dal Pretore di Gravina nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Giordano Michele ed altri, l'Esattore delle imposte dirette di Gravina e il Servizio dei contributi agricoli unificati, iscritta al n. 21 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1962.

Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1962 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 dicembre 1961 il Pretore di Gravina ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle norme contenute nei commi secondo e terzo (quest'ultimo nella parte in cui pone il divieto di tutela giurisdizionale contemporanea all'esecuzione esattoriale), dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in relazione agli articoli 24, primo comma, e 113, primo comma, della Costituzione, i quali conterrebbero il principio secondo il quale a tutti i cittadini è consentito sempre di agire per la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi;

che davanti alla Corte si è costituito il Servizio contributi unificati, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Sequi e Antonio Sorrentino, depositando deduzioni e memoria rispettivamente il 20 febbraio e il 28 settembre 1962, con le quali chiede che "l'incidente di costituzionalità sia dichiarato inammissibile e comunque respinto";

Considerato che l'eccezione di inammissibilità - fondata su quella che la difesa chiama "grave contraddizione" nel senso che il Pretore di Gravina ha sollevato la questione di costituzionalità dopo aver ammesso che essa era relativa al giudizio di cognizione e, quindi, di competenza del Tribunale -, deve essere respinta perché attiene al giudizio di rilevanza, che è di competenza del giudice a quo;

che, con sentenza 3 luglio 1962, n. 87, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme contenute nei ricordati commi dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, in riferimento agli articoli 3 e 113 della Costituzione;

che gli argomenti esposti in questa sentenza per dimostrare l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme impugnate in riferimento all'art. 113 della Costituzione, valgono anche nei confronti della questione ora proposta in riferimento all'art. 24 della Costituzione, per la ragione che il procedimento esecutivo esattoriale, pur nelle forme che sono ad esso peculiari, non vieta al cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa del Servizio contributi unificati;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli articoli 24, primo comma, e 113, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.