˙ Ordinanza 8/1961 (ECLI:IT:COST:1961:8)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CAPPI - Redattore:  - Relatore: AMBROSINI
Udienza Pubblica del 18/01/1961;    Decisione  del 01/03/1961
Deposito del 11/03/1961;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  1177
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 8

ORDINANZA 1 MARZO 1961

Deposito in cancelleria: 11 marzo 1961.

Pres. CAPPI - Rel. AMBROSINI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del R.D.L. 30 agosto 1925, n. 1621, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, promosso con ordinanza emessa il 25 agosto 1959 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione del Governo britannico e Guerrato Elena, iscritta al n. 122 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 295 del 5 dicembre 1959.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 18 gennaio 1961 la relazione del Giudice Gaspare Ambrosini;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che con ordinanza del 25 agosto 1959 il Tribunale di Venezia ha proposto la questione di legittimità costituzionale del R.D.L. 30 agosto 1925, n. 1621, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, in relazione agli artt. 24, 42 e 113, nonché all'art. 10 della Costituzione;

che nell'ordinanza si richiama la sentenza non definitiva emessa in pari data dallo stesso Tribunale in ordine alle questioni pregiudiziali attinenti all'ammissibilità ed alla ritualità dell'opposizione ed alla posizione processuale dei soggetti della controversia;

Considerato che per la definizione della controversia in questa sede occorre sia acquisito agli atti anche tale documento che non risulta pervenuto alla Corte;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che il Tribunale di Venezia provveda all'invio della suindicata sentenza entro trenta giorni dalla data di comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 marzo 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI.