˙ Ordinanza 65/1961 (ECLI:IT:COST:1961:65)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CAPPI - Redattore:  - Relatore: CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del 08/11/1961;    Decisione  del 28/11/1961
Deposito del 28/11/1961;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  1354
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 65

ORDINANZA 23 NOVEMBRE 1961

Deposito in cancelleria: 28 novembre 1961.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 300 del 2 dicembre 1961.

Pres. CAPPI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1960 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Butini Cesare e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 49 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 del 21 maggio 1960.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1961 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

uditi l'avv. Franco Agostini per Butini Cesare, l'avv. Guido Nardone, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, e il sostituto avvocato generale dello Stato Valente Simi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che non risulta chiaro dall'ordinanza quale sia esattamente la questione di legittimità costituzionale sottoposta all'esame della Corte, e precisamente se il dubbio di costituzionalità che il Tribunale di Roma propone, riguardi l'intero art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, o soltanto parte di esso;

Considerato che occorre, perciò, che il Tribunale riesamini i termini della proposta questione di costituzionalità in relazione alla sua rilevanza nel giudizio a quo;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.