˙ Ordinanza 59/1961 (ECLI:IT:COST:1961:59)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:  - Relatore: COSATTI
Udienza Pubblica del 25/10/1961;    Decisione  del 10/11/1961
Deposito del 28/11/1961;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  1345
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 59

ORDINANZA 10 NOVEMBRE 1961

Deposito in cancelleria: 28 novembre 1961.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 300 del 2 dicembre 1961.

Pres. AMBROSINI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,

ha deliberato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 3 della legge 28 ottobre 1960, n. 17, della Regione Trentino-Alto Adige avente per oggetto "Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23":

Ritenuto che, con ricorso depositato in cancelleria il 5 gennaio 1961 ed iscritto al n. 1 del Registro ricorsi del 1961, il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano impugnava, nei confronti del Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige e del Presidente del Consiglio dei Ministri, il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 28 ottobre 1960, n. 17, pubblicata il 29 ottobre 1960 nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 47, avente per oggetto "Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23", per violazione degli artt. 2,4 e 82 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, degli artt. 6 e 10 della Costituzione ed in connessione dell'art. 1, all. 4, del trattato reso esecutivo con D.L.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato con legge 25 novembre 1952, n. 3054; che a tale ricorso resisteva la Regione; che il Presidente del Consiglio non si è costituito in giudizio; che con delibera del 12 ottobre 1961 la Giunta provinciale di Bolzano ha rinunciato al proposto ricorso; che tale rinuncia è stata accettata dalla Giunta regionale del Trentino-Alto Adige con delibera del 17 ottobre 1961;

Considerato che il processo è da ritenersi estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956, n. 71;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1961.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.