˙ Ordinanza 50/1961 (ECLI:IT:COST:1961:50)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CAPPI - Redattore:  - Relatore: BRANCA
Camera di Consiglio del 20/06/1961;    Decisione  del 04/07/1961
Deposito del 11/07/1961;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  1331
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 50

ORDINANZA 4 LUGLIO 1961

Deposito in cancelleria: 11 luglio 1961.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 174 del 15 luglio 1961.

Pres. CAPPI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della deliberazione 15 dicembre 1938 del Comitato dei Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1958 dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di Como su ricorso del Credito Italiano - succursale di Lecco - contro l'Ufficio del registro di Lecco, iscritta al n. 19 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 18 marzo 1961.

Ritenuto che con ordinanza, emessa il 16 novembre 1958, pervenuta a questa Corte il 9 febbraio 1961 e pubblicata il 18 marzo 1961, la Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di Como ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della deliberazione 15 dicembre 1938 del Comitato dei Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;

Considerato che la questione è stata già decisa da questa Corte con la sentenza del 18 novembre 1959, n. 56, la quale ha dichiarato inammissibile la questione poiché la deliberazione impugnata è un atto che non ha forza di legge;

che non sono state addotte né sussistono ragioni per discostarsi da tale pronuncia;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe ed ordina il rinvio degli atti alla Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di Como.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.