˙ Ordinanza 3/1961 (ECLI:IT:COST:1961:3)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CAPPI - Redattore:  - Relatore: JAEGER
Camera di Consiglio del 28/02/1961;    Decisione  del 28/02/1961
Deposito del 11/03/1961;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  1167 1168
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 3

ORDINANZA 28 FEBBRAIO 1961

Deposito in cancelleria: 11 marzo 1961.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 70 del 18 marzo 1961.

Pres. CAPPI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 98 del Codice di procedura civile, promosso con ordinanza 17 giugno 1960 del Tribunale di Milano nel procedimento civile in grado di appello vertente fra Di Salvatore Cosimo Damiano e la Radio Televisione Italiana, iscritta al n 76 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 3 settembre 1960.

Ritenuto che nel procedimento civile in grado di appello promosso davanti al Tribunale di Milano da Di Salvatore Cosimo Damiano contro la Radio Televisione Italiana l'appellante ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 98 Cod. proc. civile;

che il Tribunale di Milano ha ritenuto la questione non manifestamente infondata in riferimento alle norme contenute negli artt. 3 e 24 della Costituzione e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

che non vi è stata costituzione di parti;

Considerato che, nelle more del giudizio, questa Corte con sentenza n. 67 del 23 novembre 1960 ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 98 Cod. proc. civile;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 98 Cod. proc. civile;

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.